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Autonomia e profilo professionale
Scritto da Administrator   

 

Il Fisioterapista è un professionista della sanità in possesso del diploma di Laurea, il quale opera, sia in collaborazione con il Medico e le altre professioni sanitarie, sia autonomamente in rapporto diretto con la persona assistita, valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici congeniti od acquisiti.

 

Secondo il D.M. 741/1994

  • ELABORA, anche in equìpe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo volto       all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente.
  • Pratica AUTONOMAMENTE attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali.
  • PROPONE l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia.
  • VERIFICA le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
  • Svolge attività di STUDIO, DIDATTICA e CONSULENZA PROFESSIONALE, nei servizi sanitari ed in quelli ove si richiedono le sue competenze professionali.
  • Il Fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di DIPENDENZA o di LIBERA PROFESSIONE.

 

Secondo la Legge 42/1999

  • la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” è sostituita dalla denominazione “PROFESSIONE SANITARIA”.
  • Il Fisioterapista è un professionista che collabora in modo paritetico con il Medico e le altre professioni sanitarie, nel reciproco rispetto delle proprie competenze professionali.
  • Il campo di attività e di responsabilità del Fisioterapista è determinato dal contenuto del profilo professionale (D.M. 741/94), dall’ordinamento didattico universitario e dal codice deontologico.

 

Secondo la Legge 251/2000

Il Fisioterapista svolge con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla PREVENZIONE, alla CURA, alla RIABILITAZIONE e a procedure di VALUTAZIONE FUNZIONALE, al fine di espletare le competenze proprie previste dal profilo professionale.

 

Secondo il D.M. 17 maggio 2002

Le prestazione sanitarie rese dai Fisioterapisti sono esenti I.V.A. anche in assenza di prescrizione medica.

L’autonomia professionale, stabilita dallo stato italiano, comporta una RESPONSABILITA’ civile e penale per il Fisioterapista, che vale indipendentemente dalla presenza della prescrizione medica.

Il Fisioterapista può esercitare la propria professionalità ed autonomia in ambito CLINICO, DIRIGENZIALE e nel campo della  RICERCA SCIENTIFICA.